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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
I produttori agricoli singoli od associati non sono tenuti a
munirsi della licenza di cui al regio decreto-legge 16 dicembre 1921,
n. 2174, per la vendita al dettaglio nell'ambito del proprio Comune e
dei Comuni viciniori dei prodotti ottenuti nei rispettivi fondi per
coltura o allevamento, ferme restando tutte le altre agevolazioni
stabilite dalle leggi vigenti per la vendita diretta dei prodotti
agricoli ai consumatori.
Sono fatte salve le disposizioni vigenti in materia di sanita' e
d'igiene e quelle concernenti le centrali del latte.