Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 77 del 03/02/1963 (Pubblicata nella G.U. del 22 febbraio 1963 n. 51)
Disposizioni in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali dell'edilizia e affini in materia di integrazione guadagni.
Disposizioni in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali dell'edilizia e affini in materia di integrazione guadagni.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Agli operai dipendenti dalle aziende industriali dell'edilizia e
affini che, per effetto delle intemperie stagionali o per altre cause
non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori, sono costretti a
sospendere il lavoro ed a lavorare ad orario ridotto, l'integrazione
salariale di cui al decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre
1945, n. 788, e al decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 12 agosto 1947, n. 869, e' dovuta per le ore di lavoro non
prestate comprese tra 0 e 40 ore settimanali, alle condizioni, limiti
e modalita' previsti nei decreti medesimi.
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