Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 97 del 09/02/1963 (Pubblicata nella G.U. del 26 febbraio 1963 n. 55)
Estensione dei contratti collettivi di lavoro del settore del credito registrati in applicazione della legge 14 luglio 1959, n. 741.
Estensione dei contratti collettivi di lavoro del settore del credito registrati in applicazione della legge 14 luglio 1959, n. 741.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica del 2
gennaio 1962, nn. 479, 501, 564, 668, e 934, emanate in attuazione
della delega, contenuta nella legge 14 luglio 1959, n. 741, prorogata
dall'articolo 2 della legge 1 ottobre 1960, n. 1027, e contenenti
minimi inderogabili di trattamento economico e normativo, si
applicano nei confronti dei lavoratori alle dipendenze da aziende di
credito, anche se esse abbiano meno di 100 dipendenti.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 9 febbraio 1963
SEGNI
FANFANI - BERTINELLI -
BOSCO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
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1959
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