Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 1056 del 07/10/1964 (Pubblicata nella G.U. del 5 novembre 1964 n. 272)
Aumento della spesa autorizzata con legge 22 novembre 1962, n. 1708, per la costruzione di ponti stabili sul fiume Po.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  La  spesa  di  lire  5  miliardi autorizzata dall'articolo 3, comma
primo,  della  legge 22 novembre 1962, n. 1708, per la costruzione, a
totale  carico  dello  Stato  ed  a  cura  del  Ministero  dei lavori
pubblici,  di sei ponti stabili sul Po, in sostituzione degli attuali
ponti in chiatte, e' elevata di lire 2 miliardi.
  E'  prorogato al 31 dicembre 1966 il termine previsto dall'articolo
1,  comma  secondo,  della succitata legge 22 novembre 1962, n. 1708,
per  la sostituzione con ponti stabili degli attuali ponti in chiatte
di cui al primo comma del presente articolo.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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