Leggi d'Italia
CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.
(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 1081 del 12/10/1964 (Pubblicata nella G.U. del 7 novembre 1964 n. 274)
Istituzione dell'albo dei consulenti del lavoro.
Istituzione dell'albo dei consulenti del lavoro.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
PROMULGA
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
la seguente legge:
Art. 1.
Esercizio dell'attivita' di consulenza del lavoro
La tenuta e la regolarizzazione dei documenti delle aziende
riguardanti materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale,
quando non e' curata dal datore di lavoro, direttamente o a mezzo di
propri dipendenti, non puo' essere assunta, neanche gratuitamente, se
non dai professionisti di cui all'articolo 5 della legge 23 novembre
1939, n. 1815, o dai consulenti del lavoro.
Sono consulenti del lavoro coloro i quali, muniti dell'apposita
autorizzazione, sono iscritti nell'albo istituito dalla presente
legge.
Le imprese considerate artigiane ai sensi della legge 25 luglio
1956, n. 860, e le piccole imprese possono affidare la tenuta e la
regolarizzazione dei documenti aziendali in materia di lavoro,
previdenza e assistenza sociale alle associazione di categoria. Tali
associazioni provvederanno ad organizzare il relativo servizio a
mezzo delle persone di cui al primo comma del presente articolo, le
quali sono direttamente responsabili a tutti gli effetti per le
attivita' svolte.
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
