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La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Gli insegnanti non di ruolo che abbiano titolo per la
partecipazione ai concorsi previsti dall'articolo 21 della legge 28
luglio 1961, n. 831, e gli insegnanti tecnico-pratici, nonche' gli
insegnanti di arte applicata aventi titolo per la partecipazione al
concorso previsto dall'ultimo comma dell'articolo 22 della citata
legge numero 831, sono inclusi a domanda nelle particolari
graduatorie previste dai medesimi articoli 21 e 22 senza ulteriore
prova di esame.
Il Ministro per la pubblica istruzione fissera', con proprio
decreto, i criteri per la formazione delle graduatorie di cui al
comma precedente applicando, in quanto applicabili, gli stessi
criteri previsti dal primo comma dell'articolo 16 della legge 28
luglio 1961, n. 831.
Gli insegnanti stabili ammessi all'insegnamento in qualita' di
abilitati in base a particolari disposizioni di legge possono
chiedere l'immissione in ruolo relativamente all'insegnamento per il
quale hanno a suo tempo ottenuto la stabilita.
Gli insegnanti non di ruolo di cui ai precedenti commi possono
ottenere l'inclusione nelle graduatorie predette anche se abbiano
superato il limite massimo di eta' stabilito per l'ammissione ai
concorsi.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 ottobre 1964
Per il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
MERZAGORA
MORO - GUI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE