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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
A decorrere dal 1 gennaio 1964 non sono soggetti alla imposta
complementare i contribuenti il cui reddito complessivo, al lordo
della quota esente di lire 240.000 e delle detrazioni per carichi di
famiglia, non ecceda le lire 960.000 annue.
A decorrere dalla stessa data, la ritenuta di acconto dell'1,50 per
cento, che ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi
sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, viene operata sui redditi di
lavoro classificati in categoria, C/2 corrisposti ai dipendenti dello
Stato ed alle altre categorie di prestatori di lavoro, trova
applicazione per la parte di reddito eccedente le lire 960.000
ragguagliata ad un anno.