Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 114 del 04/03/1964 (Pubblicata nella G.U. del 25 marzo 1964 n. 76)
Potenziamento dell'organizzazione turistica nazionale.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Lo stanziamento annuo relativo al contributo dello Stato a favore:
    a)  degli  Enti provinciali per il turismo previsto dall'articolo
10  della  legge  4  marzo  1958,  n.  1774,  modificata con legge 31
dicembre 1901, n. 1144, e' elevato da lire 3.500 milioni a lire 4.300
milioni per l'esercizio finanziario 1963-64; a lire 5.100 milioni per
l'esercizio   finanziario   1964-65,   ed   a   lire   5.900  milioni
dall'esercizio finanziario 1965-66;
    b)  dell'Ente  nazionale  italiano  per  il  turismo  (E.N.I.T.),
previsto  dalla  legge 4 agosto 1955, n. 705, modificata con legge 31
dicembre 1961, n. 1444, e' elevato da lire 1.355 milioni a lire 1.575
milioni per l'esercizio finanziario 1963-64; a lire 1.795 milioni per
l'esercizio   finanziario   1964-65   ed   a   lire   2.015   milioni
dall'esercizio finanziario 1965-1966;
    c)  di  Enti  pubblici  o  di  diritto pubblico, per iniziative e
manifestazioni che interessino il movimento turistico, previsto dalla
legge  4  agosto 1955, n. 702, modificata con legge 31 dicembre 1961,
n.  1444,  e con legge 23 giugno 1961, n. 520, e' elevato da lire 120
milioni  a  lire  720  milioni per l'esercizio finanziario 1963-64, a
lire  1.020  milioni  per  l'esercizio  finanziario 1964-65 ed a lire
1.310 milioni, dall'esercizio finanziario 1965-66;
    d)  di Enti che, senza scopo di lucro, svolgano attivita' diretta
ad  incrementare  il movimento dei forestieri od il turismo sociale o
giovanile,  previsto  dall'articolo  12  della legge 4 marzo 1958, n.
174,  modificata  con  legge 31 dicembre 1961, n. 1444, e' elevato da
lire  150  milioni  a  lire  300  milioni per l'esercizio finanziario
1963-64;  a lire 450 milioni per l'esercizio finanziario 1964-65 ed a
lire 000 milioni dall'esercizio finanziario 1965-66.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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