Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 1148 del 16/10/1964 (Pubblicata nella G.U. del 16 novembre 1964 n. 283)
Nuove norme sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, iscritti nel Ruolo d'onore.
La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  L'articolo   120   della   legge   12   novembre   1955,  n.  1137,
sull'avanzamento   degli  ufficiali  dell'Esercito,  della  Marina  e
dell'Aeronautica  quale  sostituito  dalla  legge 7 novembre 1962, n.
1598, e' ulteriormente sostituito dal seguente:
  "Gli  ufficiali  iscritti  nel  Ruolo  d'onore  possono  conseguire
avanzamento  al grado superiore a quello col quale vi furono iscritti
dopo  aver  compiuti  cinque anni di anzianita' di grado ed almeno un
anno  di  permanenza  in  detto ruolo oppure, nel caso di richiamo in
servizio  ai  sensi  dell'articolo  116  della  legge 10 aprile 1964,
numero 113, dopo almeno un anno di servizio.
  Gli stessi ufficiali possono conseguire una seconda promozione:
    a) dopo altri cinque anni di permanenza nel ruolo;
    b)  ovvero  quando  abbiano  maturata  una anzianita' complessiva
minima  di  10  anni  cumulativamente nell'attuale grado ed in quello
precedente, con almeno 16 anni di permanenza nel ruolo;
    c)   ovvero,   nel   caso   di  richiamo  in  servizio  ai  sensi
dell'articolo  116 della citata legge 10 aprile 1954, n. 113, dopo un
anno di servizio dalla data del precedente avanzamento.
  Gli  ufficiali  che  abbiano  conseguita la promozione ai sensi del
comma  precedente, possono conseguire una terza promozione allorche',
successivamente  alla  data  della  seconda  promozione,  maturino le
condizioni di cui alle lettere a) e c) del comma stesso.
  Possono  conseguire  una  quarta promozione gli ufficiali che siano
titolari di pensione di prima categoria di cui alla tabella A annessa
alla  legge  10  agosto  1950,  n. 648, e che fruiscano di assegno di
superinvalidita',  allorche'  si  verifichino per essi, dopo la terza
promozione, le condizioni di cui alle stesse lettere a) e c).
  Le  promozioni  per merito di guerra, ovvero conseguite in tempo di
guerra, non sono comprese tra quelle previste nei precedenti commi.
  Gli  ufficiali  di  cui  ai commi precedenti non possono conseguire
avanzamento  oltre  il  grado massimo previsto per il ruolo dal quale
provengono.   Peraltro,   gli  ufficiali  provenienti  dal  ruolo  di
complemento,   possono,   in   deroga  all'articolo  112,  conseguire
avanzamento   ai  sensi  del  presente  articolo  sino  al  grado  di
colonnello,  purche'  non  superino  il grado massimo previsto per il
corrispondente ruolo del servizio permanente effettivo.
  L'avanzamento ha luogo ad anzianita', senza che occorra determinare
aliquota di ruolo e prescindendo dal requisito dell'idoneita' fisica.
  L'ufficiale giudicato idoneo e' promosso senza iscrizione in quadro
di avanzamento, con anzianita' corrispondente alla data di compimento
del prescritto periodo di permanenza, nel ruolo o di servizio".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 16 ottobre 1964

                 Per il Presidente della Repubblica

                      Il Presidente del Senato
                              MERZAGORA

                                           MORO - ANDREOTTI - COLOMBO

                                           Visto,  il  Guardasigilli:
REALE
 
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