Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 1175 del 10/11/1964 (Pubblicata nella G.U. del 19 novembre 1964 n. 286)
Integrazione dell'articolo 30 della legge 5 luglio 1961, n. 641, concernente disposizioni sulle pubbliche affissioni e pubblicità affine.
Integrazione dell'articolo 30 della legge 5 luglio 1961, n. 641, concernente disposizioni sulle pubbliche affissioni e pubblicità affine.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Fermi gli effetti della prescrizione previsti dall'articolo 48,
terzo comma, del testo unico per la finanza locale, approvato con
regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni
ed aggiunte, per le pubbliche affissioni e la pubblicita' affine
effettuate dopo il 2 luglio 1959 e prima del 13 agosto 1961, si
applicano le tariffe deliberate nei termini e con le modalita'
previsti dalla legge 5 luglio 1961, n. 641, ridotte del 20 per cento.
Le medesime tariffe, con la stessa riduzione, sono applicabili
anche ai rapporti non definiti inerenti a pagamenti ancora dovuti ai
Comuni e loro concessionari per pubblicita' affine effettuata
anteriormente al 3 luglio 1959.
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