Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 1190 del 03/11/1964 (Pubblicata nella G.U. del 23 novembre 1964 n. 289)
Variazioni delle aliquote dell'imposta di ricchezza mobile.
La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'aliquota   dell'imposta   di  ricchezza  mobile  sui  redditi  di
categoria A e' elevata dal 26 al 27 per cento.
  L'aliquota   dell'imposta   di  ricchezza  mobile  sui  redditi  di
categoria  B e' elevata dal 24 al 25 per cento sulla parte di reddito
imponibile   che  eccede  nell'anno  o  nell'esercizio  sociale  lire
100.000.000.
  L'aliquota  dell'imposta  di  ricchezza  mobile  sui  redditi delle
categorie C-1 e C-2 e' elevata:
    1)  sulla  parte  di reddito imponibile che eccede nell'anno lire
4.000.000, dall'8 per cento al 10 per cento;
    2)  sulla  parte  di reddito imponibile che eccede nell'anno lire
10.000.000, dall'8 al 12 per cento;
    3)  sulla  parte  di reddito imponibile che eccede nell'anno lire
20.000.000, dall'8 al 15 per cento.
  Per  i  redditi di lavoro subordinato classificati in categoria C-2
le aliquote del 10, del 12 e del 15 per cento si applicano in ciascun
periodo   di   paga   alla  parte  di  reddito  imponibile  eccedente
rispettivamente  lire  4.000.000,  lire  10.000.000 e lire 20.000.000
ragguagliate  ad  anno. Se i redditi sono costituiti da indennita' di
anzianita'  e  di  previdenza le aliquote del 10, del 12 e del 15 per
cento  si  applicano  sull'ammontare  eccedente  rispettivamente lire
334.000,  lire  834.000  e lire 1.668.000 imponibili per ogni anno di
servizio  prestato, ferma restando l'aliquota dell'8 per cento per la
parte di reddito imponibile eccedente lire 60.000 fino a lire 334.000
per ogni anno di servizio prestato.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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