Leggi d'Italia

CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.

(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 1234 del 02/11/1964 (Pubblicata nella G.U. del 2 dicembre 1964 n. 298)
Estensione del trattamento di quiescenza, previsto dall'art. 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 809, ai salariati a matricola ed ai lavoratori permanenti già dipendenti dalle Amministrazioni dell'Esercito e della Marina licenziati in forza del regio decreto 19 aprile 1923, n. 945, successivamente riassunti in servizio con la qualifica di operai temporanei e nuovamente licenziati nel periodo compreso tra il 1 luglio 1923 e il 31 dicembre 1926.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Ai   salariati   a  matricola  e  ai  lavoratori  permanenti  delle
Amministrazioni dell'Esercito e della Marina che furono licenziati in
applicazione  del  regio  decreto  19  aprile  1923,  n.  945,  e che
riassunti  in  servizio  ai  sensi  dell'art.  1, ultimo comma, dello
stesso  regio  decreto,  in  qualita'  di  operai  temporanei, furono
successivamente  licenziati,  o  si  dimisero  dal  servizio, in data
anteriore  al 31 dicembre 1926, e' concesso trattamento di quiescenza
secondo  le norme dell'art. 1, primo comma, del decreto legislativo 7
maggio 1948, n. 809.
  Lo  stesso  trattamento,  a modifica di quanto disposto dall'art. 3
del  decreto  legislativo  7  maggio  1948,  n.  809,  e' concesso ai
lavoratori  di  cui  all'art.  3  dello stesso decreto legislativo, i
quali,  nel  periodo  di  servizio  prestato,  non  abbiano  maturato
trattamento di quiescenza.
  Il  trattamento  compete  qualora  risulti  comprovato  che  motivo
esclusivo  del  definitivo allontanamento dal servizio dei dipendenti
fu  quello di aver partecipato ad agitazioni sindacali antifasciste o
di  aver dato altre positive manifestazioni di antifascismo, e sempre
che  ai  dipendenti  e  loro  aventi  causa  non  sia stato liquidato
trattamento   di   quiescenza   ai  sensi  dell'art.  4  del  decreto
legislativo citato.
  Sulla  domanda  degli interessati deve essere sentito il parere del
rispettivo  Consiglio  di amministrazione del personale salariato del
Ministero della difesa.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022