Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 1249 del 18/11/1964 (Pubblicata nella G.U. del 4 dicembre 1964 n. 300)
Modifiche alle leggi 16 novembre 1962, n. 1622, e 2 marzo 1963, n. 308, sul riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito.
Modifiche alle leggi 16 novembre 1962, n. 1622, e 2 marzo 1963, n. 308, sul riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'articolo 2 della legge 2 marzo 1963, n. 308, recante modifiche
alla legge 16 novembre 1962, n. 1622, concernente il riordinamento
dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo
dell'Esercito, e' sostituito dal seguente:
"A decorrere dal 1 gennaio 1963, la nota (g) della tabella n. 1
annessa alla legge 12 novembre 1955, numero 1137, quale risulta
modificata dall'allegato A alla legge 16 novembre 1962, n. 1622, e'
sostituita dalla seguente:
"(g) Nell'anno 1963 le promozioni da capitano a maggiore sono 325
ed il numero dei capitani da ammettere a valutazione e' di 400. Per
raggiungere il suddetto numero di promozioni e' consentita
nell'organico del grado di tenente colonnello una eccedenza pari al
numero delle vacanze ancora necessarie dopo avere effettuato i
collocamenti in soprannumero di cui all'articolo 48. Di tale
eccedenza non si tiene conto nella determinazione delle aliquote di
ruolo dei tenenti colonnelli.
Nell'anno 1964 le promozioni da capitano a maggiore sono 370 ed il
numero dei capitani da ammettere a valutazione e' di 419. A tal fine
sono formati due quadri di avanzamento: uno sotto la data del 1
gennaio 1964, iscrivendovi 155 ufficiali, ed uno sotto la data del 1
luglio 1964, iscrivendovi 215 ufficiali. Le rispettive aliquote sono
determinate con riferimento alla data del 31 ottobre 1963 e del 1
luglio 1964, comprendendovi, rispettivamente, 194 e 225 ufficiali.
Per raggiungere il suddetto numero di promozioni e' consentita
nell'organico del grado di tenente colonnello una eccedenza pari al
numero delle vacanze ancora necessarie dopo aver effettuato i
collocamenti in soprannumero di cui all'articolo 48.
A decorrere dal 1965, per i capitani, ciclo di due anni: 112
promozioni nel primo anno e 113 nel secondo anno; il numero dei
capitani da ammettere a valutazione e' determinato da un
diciassettesimo della somma dei capitani non ancora valutati e di
tutti i subalterni in ruolo. Per l'anno 1965 l'aliquota di ruolo dei
capitani da ammettere a valutazione e' determinata sotto la data del
31 dicembre 1964.
In ciascuno degli anni dal 1963 al 1973 il numero dei tenenti
colonnelli da ammettere a valutazione e' determinato in un ottavo
della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i
maggiori esistenti in ruolo dopo effettuati i trasferimenti nel ruolo
speciale "".
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
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1973
1974
1975
1976
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1978
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