Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 1269 del 05/12/1964 (Pubblicata nella G.U. del 7 dicembre 1964 n. 303)
Determinazione dell'aliquota dell'imposta unica sull'energia elettrica prodotta, dovuta dall'Ente nazionale per l'energia elettrica successivamente al 31 dicembre 1964 e modalità per la ripartizione dell'imposta tra gli enti interessati.
Determinazione dell'aliquota dell'imposta unica sull'energia elettrica prodotta, dovuta dall'Ente nazionale per l'energia elettrica successivamente al 31 dicembre 1964 e modalità per la ripartizione dell'imposta tra gli enti interessati.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Ai sensi dell'articolo 8, ultimo comma, della legge 6 dicembre
1962, n. 1643, l'aliquota dell'imposta unica sull'energia elettrica
prodotta, dovuta dall'Ente nazionale per l'energia elettrica per
l'esercizio 1965 e' fissata nella misura di lire 1,30 per ogni
chilowattora di energia elettrica prodotta.
A partire dal 1966 l'Ente sara' assoggettato all'imposta ordinaria
sui redditi di ricchezza mobile, all'imposta ordinaria sulle
industrie, i commerci, le arti e le professioni e relativa
addizionale provinciale, alla imposta ordinaria camerale, nonche'
alla imposta ordinaria sulle societa'.
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