Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 1413 del 18/12/1964 (Pubblicata nella G.U. del 4 gennaio 1965 n. 2)
Costruzione di alloggi per ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Per  la  concessione  da  parte dello Stato in favore dell'Istituto
nazionale  per  le case degli impiegati dello Stato del contributo di
cui  all'art.  1 della legge 28 luglio 1950, n. 737, sono autorizzati
ulteriori  limiti  di  impegno  di  lire  91.450.000 per il periodo 1
luglio-31   dicembre  1964  e  di  lire  91.450.000  per  l'esercizio
finanziario 1965.
  La  somma  complessiva  di  lire  6.401.500.000  occorrente  per il
pagamento del contributo previsto dal comma precedente sara' iscritta
in  appositi  capitoli  degli  stati  di  previsione  della spesa dei
Ministeri  della  difesa  e delle finanze, in ragione rispettivamente
di:
    lire  70.200.000  e  lire  21.250.000  per il periodo 1 luglio-31
dicembre 1964;
    annue  lire  140.400.000  e  lire 42.500.000 per gli esercizi dal
1965 al 1998;
    lire 70.200.000 e lire 21.250.000 per l'esercizio 1999.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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