Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 1414 del 18/12/1964 (Pubblicata nella G.U. del 4 gennaio 1965 n. 2)
Reclutamento degli ufficiali dell'Esercito.
Reclutamento degli ufficiali dell'Esercito.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per conseguire la nomina a ufficiale in servizio permanente
dell'Esercito e' necessario possedere i seguenti requisiti:
1) essere cittadino italiano. Possono essere nominati ufficiali,
qualora soddisfino alle altre condizioni stabilite dalla presente
legge, anche gli italiani non appartenenti al la Repubblica;
2) avere sempre tenuto buona condotta;
3) avere compiuto, al 31 dicembre dell'anno di nomina ad
ufficiale, il 18° anno di eta' e non aver superato, alla stessa,
data, l'eta', stabilita dal presente legge per ciascuna categoria,
arma o servizio. Per gli ufficiali da nominare in servizio permanente
in seguito a concorso il requisito dell'eta' va riferito alla data
del 31 dicembre dell'anno in cui e' bandito il concorso.
Gli aumenti dei limiti di eta' previsti per l'ammissione ai
concorsi per i pubblici impieghi non si applicano, ai limiti massimi
di eta' stabiliti dalla presente legge;
4) essere riconosciuta in possesso in possesso della idoneita'
fiso psico-attitudinale al servizio militare incondizionato quale
ufficiale.
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