Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 206 del 25/03/1964 (Pubblicata nella G.U. del 23 aprile 1964 n. 101)
Istituzione di un Collegio di revisori dei conti presso l'Associazione italiana della Croce Rossa.
Istituzione di un Collegio di revisori dei conti presso l'Associazione italiana della Croce Rossa.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' istituito presso l'Associazione italiana della Croce Rossa un
Collegio di revisori dei conti composto:
1) da un rappresentante del Ministero del tesoro, presidente;
2) da un rappresentante del Ministero della sanita';
3) da un rappresentante del Ministero della difesa.
Per ciascuno dei predetti componenti del Collegio e' nominato un
supplente.
I membri del Collegio sono nominati con decreto del Ministro per la
sanita', di concerto con il Ministro per il tesoro; durano in carica
quattro anni e possono essere confermati.
Ai revisori dei conti, oltre al gettone di presenza nella misura
stabilita dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio
1956, n. 5, per la loro partecipazione alle riunioni del Consiglio
direttivo e' assegnato un compenso annuo da determinarsi con decreto
del Ministro per la sanita', di concerto con il Ministro per il
tesoro.
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