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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
la seguente legge:
Art. 1.
E' autorizzata la spesa di lire 14 miliardi e 500 milioni per
provvedere agli oneri generali e di funzionamento degli enti e
sezioni di riforma fondiaria di cui all'articolo 1 della legge 9
luglio 1957, n. 600.