Leggi d'Italia
CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.
(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 357 del 31/05/1964 (Pubblicata nella G.U. del 6 giugno 1964 n. 137)
Modifiche ed integrazioni della legge 4 novembre 1963, n. 1457, recante provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963.
Modifiche ed integrazioni della legge 4 novembre 1963, n. 1457, recante provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Gli articoli 1 e 2 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sono
sostituiti dai seguenti
"Art. 1. - Per gli adempimenti previsti dalla presente legge, di
competenza del Ministero dei lavori pubblici, in dipendenza dei danni
causati dalla catastrofe del Vajont, in data 9 ottobre 1963, nei
comuni di Longarone, Castellavazzo, Ospitale di Cadore, Soverzene,
Ponte nelle Alpi, Limana e Belluno - quest'ultimo limitatamente alle
localita' Borgo Piave, Lambioi e Lauta - della provincia di Belluno e
nei comuni di Erto e Casso e Cimolais - quest'ultimo limitatamente
alla zona ad occidente della sella di Sant'Osvaldo - della provincia
di Udine e' autorizzato un primo stanziamento di lire 10 miliardi di
cui:
1) lire 1 miliardo per gli interventi di pronto soccorso ai sensi
del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, ratificato con legge
18 dicembre 1952, n. 3136;
2) lire 2 miliardi per il ripristino di opere di enti pubblici;
3) lire 3 miliardi per sistemazioni urbanistiche, anche connesse
col trasferimento degli abitati, nonche' per studi, progettazioni e
rilievi inerenti alla sistemazione della zona;
4) lire 4 miliardi per contributi per la riparazione e la
ricostruzione di fabbricati di proprieta' privata.
La spesa di cui al precedente comma sara' stanziata nello stato di
previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per
l'esercizio finanziario 1963-64.
"Art. 2. - Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a
procedere a totale carico dello stanziamento di cui all'articolo 1,
n. 2) e n. 3), e in armonia con le previsioni dei piani
comprensoriali di cui al successivo articolo 3:
a) al ripristino delle opere pubbliche di conto dello Stato;
b) al ripristino di opere idrauliche di seconda, terza e quarta
categoria, nonche' dei corsi d'acqua non classificati ed assimilati;
c) alle opere di riparazione e di ricostruzione di edifici
pubblici o di uso pubblico, acquedotti, fognature, ambulatori
comunali, cimiteri ed altre opere igieniche e sanitarie, edifici
scolastici e scuole materne con arredamenti e attrezzature relativi,
campi ed impianti sportivi e ricreativi comunali con le relative
attrezzature, impianti comunali inerenti all'espletamento dei servizi
pubblici esistenti, parchi e giardini comunali, piazze, chiese
parrocchiali, succursali ed assimilate e relative case canoniche,
strade statali, provinciali, comunali, vicinali, edifici adibiti ad
uso di culto e di beneficenza, che rientrino fra quelli indicati nei
decreti legislativi presidenziali 27 giugno 1946, n. 35 e 29 maggio
1947, n. 649, ratificati con modifiche dalla legge 10 agosto 1950, n.
784;
d) al consolidamento e all'eventuale trasferimento degli
abitati".
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
