Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 357 del 31/05/1964 (Pubblicata nella G.U. del 6 giugno 1964 n. 137)
Modifiche ed integrazioni della legge 4 novembre 1963, n. 1457, recante provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
Gli articoli 1 e 2 della   legge  4  novembre  1963,  n.  1457,  sono
                       sostituiti dai seguenti

  "Art.  1.  -  Per gli adempimenti previsti dalla presente legge, di
competenza del Ministero dei lavori pubblici, in dipendenza dei danni
causati  dalla  catastrofe  del  Vajont,  in data 9 ottobre 1963, nei
comuni  di  Longarone,  Castellavazzo, Ospitale di Cadore, Soverzene,
Ponte  nelle Alpi, Limana e Belluno - quest'ultimo limitatamente alle
localita' Borgo Piave, Lambioi e Lauta - della provincia di Belluno e
nei  comuni  di  Erto e Casso e Cimolais - quest'ultimo limitatamente
alla  zona ad occidente della sella di Sant'Osvaldo - della provincia
di  Udine e' autorizzato un primo stanziamento di lire 10 miliardi di
cui:
    1) lire 1 miliardo per gli interventi di pronto soccorso ai sensi
del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, ratificato con legge
18 dicembre 1952, n. 3136;
    2) lire 2 miliardi per il ripristino di opere di enti pubblici;
    3)  lire 3 miliardi per sistemazioni urbanistiche, anche connesse
col  trasferimento  degli abitati, nonche' per studi, progettazioni e
rilievi inerenti alla sistemazione della zona;
    4)  lire  4  miliardi  per  contributi  per  la  riparazione e la
ricostruzione di fabbricati di proprieta' privata.
  La  spesa di cui al precedente comma sara' stanziata nello stato di
previsione   della  spesa  del  Ministero  dei  lavori  pubblici  per
l'esercizio finanziario 1963-64.

  "Art.  2.  -  Il  Ministero  dei  lavori  pubblici e' autorizzato a
procedere  a  totale carico dello stanziamento di cui all'articolo 1,
n.   2)   e  n.  3),  e  in  armonia  con  le  previsioni  dei  piani
comprensoriali di cui al successivo articolo 3:
    a) al ripristino delle opere pubbliche di conto dello Stato;
    b)  al  ripristino di opere idrauliche di seconda, terza e quarta
categoria, nonche' dei corsi d'acqua non classificati ed assimilati;
    c)  alle  opere  di  riparazione  e  di  ricostruzione di edifici
pubblici   o  di  uso  pubblico,  acquedotti,  fognature,  ambulatori
comunali,  cimiteri  ed  altre  opere  igieniche e sanitarie, edifici
scolastici  e scuole materne con arredamenti e attrezzature relativi,
campi  ed  impianti  sportivi  e  ricreativi comunali con le relative
attrezzature, impianti comunali inerenti all'espletamento dei servizi
pubblici  esistenti,  parchi  e  giardini  comunali,  piazze,  chiese
parrocchiali,  succursali  ed  assimilate  e relative case canoniche,
strade  statali,  provinciali, comunali, vicinali, edifici adibiti ad
uso  di culto e di beneficenza, che rientrino fra quelli indicati nei
decreti  legislativi  presidenziali 27 giugno 1946, n. 35 e 29 maggio
1947, n. 649, ratificati con modifiche dalla legge 10 agosto 1950, n.
784;
    d)   al   consolidamento   e  all'eventuale  trasferimento  degli
abitati".
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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