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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 47 del 14/02/1964 (Pubblicata nella G.U. del 2 marzo 1964 n. 55)
Modifiche alle norme sull'avanzamento degli ufficiali inferiori di taluni ruoli della Marina militare.
Modifiche alle norme sull'avanzamento degli ufficiali inferiori di taluni ruoli della Marina militare.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Gli articoli 77, 86 e 87 della legge 12 novembre 1955 n. 1137,
sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito della Marina e
dell'Aeronautica, sono sostituiti dai seguenti:
"Art. 77. - Gli ufficiali che non superino i corsi e gli esami
prescritti ai fini dell'avanzamento non possono, salvo il disposto
del quarto comma dell'articolo 88-bis, ripetere i corsi e gli esami.
Art. 86. - Agli esami previsti dalla tabella n. 2, annessa alla
presente legge, ai fili dell'avanzamento a capitano del Corpo
sanitario e del ruolo normale dei Corpi di commissariato e delle
capitanerie di porto, prendono parte, rispettivamente, i tenenti
reclutati nel servizio permanente effettivo con lo stesso concorso,
nonche' i tenenti che, ammessi nel servizio permanente effettivo in
base a disposizioni speciali, siano stati classificati tra i pari
grado reclutati con lo stesso concorso, con esclusione di coloro che,
per qualsiasi causa, siano stati aggregati ai provenienti da un
concorso successivo.
I tenenti del Corpo sanitario e del ruolo normale dei Corpi di
commissariato e delle capitanerie di porto che non superino gli esami
predetti neppure nella sessione di riparazione, in deroga
all'articolo 41 cessano dal servizio permanente effettivo e sono
collocati nella categoria del congedo che ad essi compete in
applicazione dell'articolo 46 della legge sullo stato degli
ufficiali, con decorrenza comunque non anteriore alla data di
compimento della ferma contratta.
Art. 87. - Per i tenenti dei Corpi sanitario, di commissariato e
delle capitanerie di porto, che superino gli esami di cui
all'articolo precedente, viene determinato, con decreto del Ministro,
il nuovo ordine di anzianita', in base alla somma del punto, ridotto
in centesimi, riportato dall'ufficiale all'esame e del punto relativo
all'attitudine professionale espresso in centesimi, moltiplicato per
il coefficiente due. Per i tenenti del ruolo normale dei Corpi del
genio navale e delle armi navali, che abbiano almeno tre anni di
permanenza nel grado, viene determinato, con decreto del Ministro, il
nuovo ordine di anzianita', in base alla somma del punto, ridotto in
centesimi, riportato nell'esame di laurea, o, se si tratti di
ufficiali reclutati fra i gia' laureati, nel concorso per
l'ammissione nei ruoli, e del punto relativo all'attitudine
professionale espresso in centesimi, moltiplicato per il coefficiente
due.
Il punto relativo all'attitudine professionale e' attribuito
all'ufficiale da una Commissione composta dal vice presidente della
Sezione marina del Consiglio superiore delle forze armate,
presidente, dal sottocapo di Stato Maggiore della Marina e dal
direttore generale degli ufficiali e dei servizi militari e
scientifici, nonche' dal direttore generale delle costruzioni navali
e meccaniche, delle armi e degli armamenti navali, di sanita'
militare marittima, di commissariato militare marittimo e
dall'ispettore generale del Corpo delle capitanerie di porto, quando
si tratti, rispettivamente, di ufficiali dei Corpi del genio navale,
delle armi navali, sanitario, di commissariato e delle capitanerie di
porto.
Se l'ufficiale appartiene ai Corpi del genio navale o delle armi
navali, della Commissione fa pure parte il comandante dell'Accademia
navale.
I tenenti dei Corpi sanitario, di commissariato e delle capitanerie
di porto che superino gli esami nella sessione di riparazione, sono
iscritti in ruolo dopo i pari grado che hanno superato gli esami
nella prima sessione.
I tenenti dei Corpi indicati al precedente comma che, per motivi di
servizio riconosciuti dal Ministro con propria determinazione o per
motivi di salute dipendenti da causa di servizio, sostengano gli
esami con ritardo, qualora superino gli esami predetti sono iscritti
in ruolo al posto che ad essi sarebbe spettato se avessero sostenuto
gli esami a loro turno".
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