Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 538 del 24/06/1964 (Pubblicata nella G.U. del 17 luglio 1964 n. 174)
Ripristino per la durata di un triennio della legge 27 febbraio 1958, n. 130, sulla assunzione obbligatoria dei profughi.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato:

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le disposizioni concernenti l'assunzione obbligatoria al lavoro dei
profughi  dei  territorio ceduti allo Stato jugoslavo con il trattato
di  pace  e  della  zona  B  del  territorio di Trieste e delle altre
categorie  di profughi previste dalla legge 27 febbraio 1958, n. 130,
e  successive modificazioni sono richiamate in vigore per un triennio
dal giorno successivo a quello di pubblicazione della presente legge.
  Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano altresi' ai
rimpatriati contemplati dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, e dalla
legge 25 febbraio 1963, n. 319.
 
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