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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 560 del 26/06/1964 (Pubblicata nella G.U. del 20 luglio 1964 n. 176)
Autorizzazione alla cessione al comune di Milano dell'immobile patrimoniale denominato ex Palazzo Reale, sito in quella città tra piazza del Duomo, via Palazzo Reale e via Rastrelli in permuta dell'immobile di proprietà comunale, denominato ex Ospedale Maggiore e sito nello stesso capoluogo tra via Festa del Perdono, via e vicolo Laghetto e via Francesco Sforza.
Autorizzazione alla cessione al comune di Milano dell'immobile patrimoniale denominato ex Palazzo Reale, sito in quella città tra piazza del Duomo, via Palazzo Reale e via Rastrelli in permuta dell'immobile di proprietà comunale, denominato ex Ospedale Maggiore e sito nello stesso capoluogo tra via Festa del Perdono, via e vicolo Laghetto e via Francesco Sforza.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge
Art. 1.
E' autorizzata la stipula di un atto di permuta mediante il quale:
1) lo Stato cede al comune di Milano l'immobile patrimoniale
denominato ex Palazzo Reale e l'antistante piazzetta, siti in detta
citta' tra piazza Duomo, via Palazzo Reale e via Rastrelli, estesi
complessivamente metri quadrati 17.400, del valore di lire 3 miliardi
e 200 milioni;
2) il comune di Milano, in permuta dei suddetti immobili:
a) cede allo Stato l'immobile di sua proprieta' sito in Milano
tra la via Festa del Perdono, via e vicolo Laghetto e via Francesco
Sforza, costituito dalla maggior parte del fabbricato a sedime ex
Ospedale Maggiore, estesa circa metri quadrati 30.860, del valore di
lire 2 miliardi e 700 milioni;
b) corrisponde allo Stato a titolo di conguaglio per differenza
la somma di lire 500 milioni;
c) rinuncia ai canoni dovutagli per la trascorsa occupazione da
parte dell'Universita' degli studi di Milano del fabbricato ex
Ospedale Maggiore, ed a qualsiasi azione, ragione o pretesa relativa
sia nei confronti dell'Universita' e sia dello Stato;
d) rinunzia a qualsiasi azione e diritto per indennizzo
spettantegli per il danno di guerra subito dallo anzidetto immobile
ritenendosi tacitato in ogni suo diritto, ragione o pretesa;
e) si impegna a consentire che i locali del fabbricato ex
Palazzo Reale che alla data di stipula dello atto di permuta sono
adibiti ad uffici statali conservino la loro destinazione fino alla
durata massima di sette anni da tale data e senza diritto a compenso
alcuno a carico dello Stato.
L'atto di permuta sara' approvato con decreto del Ministro per le
finanze di concerto con quello per la pubblica istruzione.
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