Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 607 del 05/07/1964 (Pubblicata nella G.U. del 30 luglio 1964 n. 186)
Norme per l'applicazione della parte prima dell'Accordo concluso a Bonn il 2 giugno 1961 fra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania, per il regolamento di alcune questioni di carattere economico, patrimoniale e finanziario, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Entro  il  limite del controvalore in lire italiane dell'importo di
40  milioni  di  Deutschemark,  versato  sul  conto del Ministero del
tesoro,  presso  la Banca nazionale del lavoro, a norma dell'articolo
1,  comma  secondo,  dell'Accordo italo-tedesco stipulato a Bonn il 2
giugno  1961  e  reso  esecutivo  con  decreto  del  Presidente della
Repubblica  14 aprile 1962, n. 1263, e' autorizzata la corresponsione
di  indennizzi  a  favore  delle  persone  fisiche  e  giuridiche  di
nazionalita'  italiana,  titolari dei diritti o ragioni, indicati nel
successivo  articolo  3, sorti nel periodo dal 1 settembre 1939 all'8
maggio  1945 nei confronti dello Stato tedesco, o di Enti o cittadini
tedeschi della Repubblica Federale di Germania e del Land Berlino.
  Sono  escluse  dalla corresponsione degli indennizzi previsti dalla
presente  legge  le  pretese relative alle restituzioni ed ai beni di
cui  all'articolo  3  del  predetto Accordo italo-tedesco; nonche' le
pretese  derivanti  dai  rapporti  contemplati  dall'articolo  5  del
decreto  legislativo  luogotenenziale  8 maggio 1946, n. 428, ed ogni
altra  rivendicazione  ancorche' sia riconosciuta dalle vigenti leggi
sui danni di guerra o comunque ricada nella norma di cui all'articolo
77 paragrafo 4 del Trattato di pace italiano.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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