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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il contributo annuo, concesso all'istituto nazionale per lo studio
della congiuntura (ISCO) con legge 30 luglio 1959, n. 616, e' elevato
da lire 100 milioni a lire 250 milioni, a partire dall'esercizio
finanziario 1963-64.