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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 62 del 01/03/1964 (Pubblicata nella G.U. del 9 marzo 1964 n. 61)
Modificazioni al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, per quanto concerne il bilancio dello Stato, e norme relative ai bilanci degli Enti pubblici.
Modificazioni al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, per quanto concerne il bilancio dello Stato, e norme relative ai bilanci degli Enti pubblici.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Gli articoli 30, 34, 35, 36, 37 ed 80 del regio decreto 38 novembre
1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e la contabilita'
generale dello Stato sono sostituiti dai seguenti:
Art. 30. - "L'anno finanziario comincia il 1 gennaio e termina il
31 dicembre dello stesso anno.
Per gli incassi ed i versamenti delle entrate accertate e per i
pagamenti delle spese impegnate entro il 31 dicembre, la chiusura dei
conti e' protratta al 31 gennaio successivo".
Art. 34. - "Nel mese di luglio il Ministro per il tesoro, di
concerto con quello per il bilancio, presenta al Parlamento:
1) il rendiconto generale dell'esercizio finanziario scaduto il
31 dicembre precedente;
2) il bilancio di previsione per l'anno finanziario che inizia il
1 gennaio successivo, costituito dallo stato di previsione
dell'entrata, da quelli della spesa distinti per Ministeri e dal
quadro generale riassuntivo".
Art. 35. - "Lo stato di previsione dell'entrata e gli stati di
previsione della spesa, con gli allegati bilanci delle
Amministrazioni autonome e con il quadro generale riassuntivo,
formano oggetto di un unico disegno di legge.
Ciascuno stato di previsione e il quadro generale riassuntivo sono
illustrati da note preliminari.
L'approvazione dello stato di previsione dell'entrata, del totale
generale della spesa, di ciascuno stato di previsione della spesa e
del quadro generale riassuntivo e disposta, nell'ordine, con distinti
articoli del disegno di legge".
Art. 36. - "I residui delle spese correnti (o di funzionamento e
mantenimento) non pagati entro il secondo esercizio successivo a
quello cui si riferiscono, si intendono perenti agli effetti
amministrativi; possono pero' riprodursi in un capitolo speciale dei
bilanci successivi.
I residui delle spese in conto capitale (o di investimento) possono
essere mantenuti in bilancio fino a che permanga la necessita' delle
spese per cui gli stanziamenti vennero istituiti, e in ogni caso non
oltre il quinto esercizio successivo a quello in cui fu inscritto
l'ultimo stanziamento. Le somme eliminate non possono essere
riprodotte negli esercizi successivi.
Sono pero' mantenuti oltre al termine stabilito nel precedente
comma i residui delle spese in conto capitale (o di investimento)
relativi ad importi che lo Stato abbia assunto obbligo di pagare per
contratto o in compenso di opere prestate o di lavori o di forniture
eseguite.
I conti dei residui, distinti per Ministeri, al 31 dicembre
dell'esercizio precedente a quello in corso, con distinta indicazione
dei residui di cui al secondo comma del presente articolo, sono
allegati oltre che al rendiconto generale anche al bilancio di
previsione.
Il conto dei residui e' tenuto distinto da quello della competenza,
in modo che nessuna spesa afferente ai residui possa essere imputata
sui fondi della competenza e viceversa".
Art. 37. "Le entrate dello Stato sono ripartite:
in titoli, secondo che siano tributarie, extratributarie o
provengano dall'alienazione e dall'ammontamento di beni patrimoniali
e dal rimborso di crediti;
in categorie, secondo la loro natura;
in rubriche, secondo l'organo al quale ne e' affidato
l'accertamento;
in capitoli, secondo il rispettivo oggetto.
Le spese dello Stato sono ripartite:
in titoli, secondo che siano di pertinenza della parte corrente
(o di funzionamento e mantenimento) ovvero della parte in conto
capitale (o di investimento).
La parte in conto capitale comprende le partite che attengono agli
investimenti diretti ed indiretti nonche' ad operazioni per
concessione di crediti. La parte corrente comprende le altre spese e
l'onere degli ammortamenti;
in sezioni, secondo l'analisi funzionale:
in rubriche, secondo l'organo che amministra la spesa od ai cui
servizi si riferiscono gli oneri relativi;
in categorie, secondo l'analisi economica in capitoli, secondo il
rispettivo oggetto.
Nel bilancio di previsione, nel quadro generale riassuntivo e nel
rendiconto generale trovano esposizione distinta dalle precedenti
entrate e spese quelle commesse alle operazioni di accensione e
rimborso di prestiti.
Nel quadro generale riassuntivo e' data distinta indicazione:
1) del risultato differenziale tra il totale delle entrate
tributarie ed extra - tributarie ed il totale delle spese correnti (o
di funzionamento e mantenimento);
2) del risultato differenziale tra il totale complessivo delle
entrate e delle spese di qualsiasi natura, comprese quelle connesse
ad operazioni di accensione e di rimborso di prestiti".
Art. 80. - "Entro il primo giorno non festivo del mese di ottobre
il Ministro per il bilancio fa l'esposizione economico - finanziaria
e il Ministro per il tesoro l'esposizione relativa al bilancio di
previsione".
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