Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 620 del 06/07/1964 (Pubblicata nella G.U. del 1 agosto 1964 n. 188)
Modificazione della legge 4 giugno 1962, n. 585, relativa agli incarichi e supplenze degli insegnanti elementari abilitati o laureati nelle scuole secondarie di primo grado.
Modificazione della legge 4 giugno 1962, n. 585, relativa agli incarichi e supplenze degli insegnanti elementari abilitati o laureati nelle scuole secondarie di primo grado.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
In deroga il terzo comma dell'articolo 1 della legge 4 giugno 1962,
n. 585, il provveditore agli studi, accertata per singole cattedre
una deficienza di personale abilitato o laureato, entro il 31 gennaio
di ogni anno ne informa il Ministero ai fini dell'insegnamento, per
l'anno scolastico successivo, degli insegnanti di ruolo nella scuola
elementare abilitati o laureati, nelle corrispondenti graduatorie,
secondo l'ordine di merito.
Gli insegnanti di cui al precedente comma sono collocati nelle
graduatorie provinciali degli abilitati e dei laureati, valutandone i
titoli secondo la tabella annuale allegata all'ordinanza ministeriale
per incarichi e supplenze nelle scuole secondarie.
Gli insegnanti di cui ai precedenti commi saranno nominati secondo
l'ordine di graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti
occupati nel precedente anno dagli insegnanti elementari di ruolo
laureati o da personale sprovvisto di laurea e, al di la' di tale
concorrenza, coi criteri previsti dal secondo comma dell'articolo 1
della legge 4 giugno 1962, n. 583.
Gli insegnanti elementari di ruolo, abilitati o laureati, possono
fare domanda di inserimento in altra graduatoria provinciale oltre
quella del proprio Provveditorato, sempreche' concorrano le
condizioni previste dal primo comma del presente articolo.
Il Ministro per la pubblica istruzione stabilisce con propria
ordinanza i modi e i termini per la presentazione delle domande da
parte degli interessati, nonche' i criteri per la compilazione delle
graduatorie di cui al presente articolo.
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