Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 656 del 10/08/1964 (Pubblicata nella G.U. del 13 agosto 1964 n. 198)
Integrazione della tredicesima mensilità dovuta al personale statale in attività di servizio ed in quiescenza per il 1963.
Integrazione della tredicesima mensilità dovuta al personale statale in attività di servizio ed in quiescenza per il 1963.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La tredicesima mensilita' dovuta per l'anno 1963 al personale in
attivita' di servizio delle Amministrazioni statali, anche se con
ordinamento autonomo, escluso quelli il cui trattamento economico e'
regolato dalla legge 24 maggio 1951, n. 392, e successive
modificazioni, e' integrata, con la stessa disciplina, di un importo
pari ad una mensilita' dell'assegno temporaneo in godimento.
Ai fini di quanto previsto nel precedente comma, per le categorie
che non beneficiano dell'assegno temporaneo, l'assegno stesso si
considera goduto nelle misure previste, a parita' di coefficiente di
stipendio, dalla legge 28 gennaio 1963, n. 20.
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