Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 656 del 10/08/1964 (Pubblicata nella G.U. del 13 agosto 1964 n. 198)
Integrazione della tredicesima mensilità dovuta al personale statale in attività di servizio ed in quiescenza per il 1963.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  La  tredicesima  mensilita'  dovuta per l'anno 1963 al personale in
attivita'  di  servizio  delle  Amministrazioni statali, anche se con
ordinamento  autonomo, escluso quelli il cui trattamento economico e'
regolato   dalla   legge   24  maggio  1951,  n.  392,  e  successive
modificazioni,  e' integrata, con la stessa disciplina, di un importo
pari ad una mensilita' dell'assegno temporaneo in godimento.
  Ai  fini  di quanto previsto nel precedente comma, per le categorie
che  non  beneficiano  dell'assegno  temporaneo,  l'assegno stesso si
considera  goduto nelle misure previste, a parita' di coefficiente di
stipendio, dalla legge 28 gennaio 1963, n. 20.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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