Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 662 del 10/08/1964 (Pubblicata nella G.U. del 14 agosto 1964 n. 199)
Attribuzione di un assegno integrativo mensile ai magistrati ordinari, ai magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e della Giustizia militare e agli avvocati e procuratori dello Stato.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Con  effetto  dal 1 dicembre 1963, ai magistrati ordinari, distinti
per  funzione,  e'  attribuito  un  assegno  integrativo mensile, non
pensionabile, nelle seguenti misure:
    a)   funzioni   di  magistrato  di  Corte  di  cassazione:  primo
presidente  di Corte di cassazione, lire 100.000; presidente aggiunto
della  Corte  di  cassazione,  procuratore  generale  della  Corte di
cassazione, presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche,
lire  90.000;  presidente  di  sezione  della  Corte di cassazione ed
equiparati,  dire  80.000;  consiglieri  di Cassazione ed equiparati,
dire 70.000;
    b)  funzioni  di  magistrato  di Corte di appello: consiglieri ed
equiparati, lire 55.000;
    c)  funzioni  di  magistrato di tribunale: giudici ed equiparati,
lire  40.000;  aggiunti  giudiziari, lire 30.000; uditori giudiziari,
lire 24.000;
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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