Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 663 del 10/08/1964 (Pubblicata nella G.U. del 14 agosto 1964 n. 199)
Modificazioni alle norme per la elezione dei Consigli comunali di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, ed alle norme per la elezione dei Consigli provinciali di cui alle leggi 8 marzo 1951, n. 122, e 10 settembre 1960, n. 962.
Modificazioni alle norme per la elezione dei Consigli comunali di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, ed alle norme per la elezione dei Consigli provinciali di cui alle leggi 8 marzo 1951, n. 122, e 10 settembre 1960, n. 962.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le norme per la elezione dei consiglieri comunali nei Comuni con
popolazione superiore ai 10.000 abitanti, previste dal testo unico
delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle
Amministrazioni comunali approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, si applicano anche per la elezione
dei consiglieri comunali dei Comuni con popolazione superiore ai
5.000 abitanti.
La presentazione delle candidature nei Comuni con popolazione da
5.001 a 10.000 abitanti deve essere sottoscritta da almeno 50 e non
piu' di 75 elettori.
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