Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 754 del 15/09/1964 (Pubblicata nella G.U. del 22 settembre 1964 n. 233)
Agevolazioni tributarie per l'ammodernamento, il potenziamento delle attrezzature industriali e per i nuovi investimenti.
Agevolazioni tributarie per l'ammodernamento, il potenziamento delle attrezzature industriali e per i nuovi investimenti.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per ciascuno dei tre periodi d'imposta successivi all'entrata in
vigore della presente legge le aliquote dell'imposta di ricchezza
mobile categoria 8, sono ridotte ad un quarto sulla quota di reddito
corrispondente alle plusvalenze derivanti dal realizzo di beni
immobili di proprieta' da epoca anteriore al 1 gennaio 1961, nei
confronti dei soggetti tassabili in base al bilancio e degli altri
soggetti che si avvalgono della facolta' prevista dall'articolo 104
del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con
decreto del Presidente della Repubblica del 29 gennaio 1958, n. 645.
La riduzione e' applicabile a condizione che:
a) i realizzi delle plusvalenze siano dallo stesso soggetto
reinvestiti, entro il secondo esercizio successivo a quello del
realizzo, in beni strumentali di nuova produzione afferenti
all'esercizio di una delle attivita' considerate nel ramo industriale
nella classificazione delle attivita' economiche di cui al decreto
ministeriale 12 agosto 1950, esclusi i mobili e le macchine di
ufficio, l'attrezzatura varia e minuta e gli automezzi non adibiti
direttamente all'esercizio dell'attivita' industriale;
b) le plusvalenze siano contabilizzate in un apposito fondo
esplicitamente iscritto in bilancio e portate, entro il quinto
esercizio successivo a quello della realizzazione, ad aumento del
capitale sociale.
Il beneficio della riduzione non si applica se il soggetto non
comprovi di aver presentato la dichiarazione contemplata
dall'articolo 6 della legge 5 marzo 1963, n. 246, qualora ne sussiste
l'obbligo.
Per i soggetti che si avvalgono della facolta' prevista
dall'articolo 104 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette
il beneficio della riduzione e' altresi' subordinato alla condizione
che si sia proceduto alla tassazione in base al bilancio per i tre
anni anteriori a quello in cui avviene il realizzo della plusvalenza
e vi si proceda anche negli anni successivi e sino a quando non
risultano realizzate le precedenti condizioni di cui al comma secondo
del presente articolo, lettere a) e b).
Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle imprese
che esercitano le industrie edilizie di cui al gruppo XVI del citato
decreto ministeriale 12 agosto 1950.
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