Leggi d'Italia
CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.
(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 755 del 15/09/1964 (Pubblicata nella G.U. del 22 settembre 1964 n. 233)
Regolamentazione della vendita a rate.
Regolamentazione della vendita a rate.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Sono soggette alle disposizioni della presente legge le vendite a
rate effettuate da imprenditori commerciali nei confronti dei
privati, aventi per oggetto i seguenti beni non usati:
apparecchi televisivi il cui prezzo sia superiore a lire 100.000;
elettrodomestici il cui prezzo sia superiore a lire 100.000;
apparecchi radio riceventi, macchine destinate alla incisione,
registrazione e riproduzione di suoni, il cui prezzo sia superiore a
lire 60.000;
macchine fotografiche ed apparecchi cineottici il cui prezzo sia
superiore a lire 50.000, ad esclusione degli apparecchi ad uso
scientifico, professionale, industriale ed artigiano;
natanti da diporto e motori marini relativi, il cui prezzo sia
superiore a lire 100.000;
motoveicoli di cilindrata superiore ai 125 cmc. ed autovetture,
destinate ad uso privato, per trasporto di persone, o promiscuo di
persone e cose.
Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle
vendite con pagamento a prezzo differito in unica soluzione ed alle
vendite configurate come contratto di locazione, quando sia convenuto
che al termine di esse la proprieta' delle cose sia acquisita al
conduttore per effetto del pagamento dei canoni pattuiti.
Si considera locazione con patto di futura vendita la cessione a
titolo oneroso effettuata nei confronti del precedente locatario
dello stesso bene, quando tra la scadenza del contratto di locazione
e la successiva vendita non sia decorso l'intervallo di almeno sei
mesi.
Le disposizioni della presente legge, quando il prezzo e' pagato da
un terzo sovventore, si applicano nei rapporti fra il terzo
sovventore e l'acquirente.
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
