Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 755 del 15/09/1964 (Pubblicata nella G.U. del 22 settembre 1964 n. 233)
Regolamentazione della vendita a rate.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Sono  soggette  alle disposizioni della presente legge le vendite a
rate   effettuate  da  imprenditori  commerciali  nei  confronti  dei
privati, aventi per oggetto i seguenti beni non usati:
    apparecchi televisivi il cui prezzo sia superiore a lire 100.000;
    elettrodomestici il cui prezzo sia superiore a lire 100.000;
    apparecchi  radio  riceventi,  macchine destinate alla incisione,
registrazione  e riproduzione di suoni, il cui prezzo sia superiore a
lire 60.000;
    macchine  fotografiche ed apparecchi cineottici il cui prezzo sia
superiore  a  lire  50.000,  ad  esclusione  degli  apparecchi ad uso
scientifico, professionale, industriale ed artigiano;
    natanti  da  diporto  e motori marini relativi, il cui prezzo sia
superiore a lire 100.000;
    motoveicoli  di  cilindrata superiore ai 125 cmc. ed autovetture,
destinate  ad  uso  privato, per trasporto di persone, o promiscuo di
persone e cose.
  Le  disposizioni  della  presente  legge  si  applicano  anche alle
vendite  con  pagamento a prezzo differito in unica soluzione ed alle
vendite configurate come contratto di locazione, quando sia convenuto
che  al  termine  di  esse  la proprieta' delle cose sia acquisita al
conduttore per effetto del pagamento dei canoni pattuiti.
  Si  considera  locazione  con patto di futura vendita la cessione a
titolo  oneroso  effettuata  nei  confronti  del precedente locatario
dello  stesso bene, quando tra la scadenza del contratto di locazione
e  la  successiva  vendita non sia decorso l'intervallo di almeno sei
mesi.
  Le disposizioni della presente legge, quando il prezzo e' pagato da
un   terzo  sovventore,  si  applicano  nei  rapporti  fra  il  terzo
sovventore e l'acquirente.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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