Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 756 del 15/09/1964 (Pubblicata nella G.U. del 22 settembre 1964 n. 233)
Norme in materia di contratti agrari.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica danno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
                        Finalita' della legge 
 
  Al fine di conseguire piu'  equi  rapporti  sociali  nell'esercizio
dell'agricoltura, attraverso il superamento  e  la  modificazione  di
forme contrattuali non adeguate o non rispondenti  alle  esigenze  di
armonico sviluppo dell'economia agricola del Paese, si  applicano  ai
contratti di mezzadria, di colonia parziaria ed ai  contratti  agrari
atipici  di  concessione  di  fondi  rustici  le  disposizioni  della
presente legge. 
  Le disposizioni della presente legge sono inderogabili. 
  Tuttavia  sono  fatti  salvi  i  rapporti  derivanti  da  contratti
individuali o collettivi di mezzadria o  di  colonia  parziaria,  che
risultino piu' favorevoli al mezzadro o colono. 
  Sono fatte salve altresi' le norme piu' favorevoli per il  mezzadro
od il colono risultanti dagli usi o dalle consuetudini locali. 
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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