Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 756 del 15/09/1964 (Pubblicata nella G.U. del 22 settembre 1964 n. 233)
Norme in materia di contratti agrari.
Norme in materia di contratti agrari.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica danno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Finalita' della legge
Al fine di conseguire piu' equi rapporti sociali nell'esercizio
dell'agricoltura, attraverso il superamento e la modificazione di
forme contrattuali non adeguate o non rispondenti alle esigenze di
armonico sviluppo dell'economia agricola del Paese, si applicano ai
contratti di mezzadria, di colonia parziaria ed ai contratti agrari
atipici di concessione di fondi rustici le disposizioni della
presente legge.
Le disposizioni della presente legge sono inderogabili.
Tuttavia sono fatti salvi i rapporti derivanti da contratti
individuali o collettivi di mezzadria o di colonia parziaria, che
risultino piu' favorevoli al mezzadro o colono.
Sono fatte salve altresi' le norme piu' favorevoli per il mezzadro
od il colono risultanti dagli usi o dalle consuetudini locali.
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