Leggi d'Italia
CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.
(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 763 del 15/09/1964 (Pubblicata nella G.U. del 23 settembre 1964 n. 234)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 luglio 1964, n. 610, concernente modificazioni al regime fiscale degli spiriti.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 luglio 1964, n. 610, concernente modificazioni al regime fiscale degli spiriti.
La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
E' convertito in legge il decreto-legge 29 luglio 1964, n. 610,
concernente modificazioni al regime fiscale degli spiriti, con le
seguenti modificazioni:
"All'articolo 3, dopo le parole: "o depositi fiduciari di qualsiasi
specie", e' apposto un punto fermo.
Il rimanente testo dello stesso articolo e' sostituito dai commi
seguenti:
"L'aumento dei tributi di cui al precedente articolo 1 si applica
anche agli spiriti, alle acqueviti, ai liquori, agli estratti
alcoolici, alle profumerie alcooliche, nonche' ai marsala, ai vermut
ed agli altri vini aromatizzati ed alle specialita' medicinali,
liberi da imposta, da chiunque e comunque detenuti, anche se
viaggianti alla data di entrata in vigore del presente decreto, in
quantita' superiore a 200 litri idrati.
Per i marsala, i vermut e gli altri vini aromatizzati e le
specialita' medicinali la misura del contenuto alcoolico da
assoggettare all'aumento dell'imposta e' determinata, in via
forfettaria, in litri anidri due di alcole per ettolitro di prodotto
finito.
I possessori dei prodotti liberi da imposta indicati nel presente
articolo dovranno fare denuncia delle quantita' possedute, anche se
viaggianti, entro i primi venti giorni successivi a quello di entrata
in vigore del presente decreto al competente Ufficio tecnico delle
imposte di fabbricazione anche tramite il piu' vicino Ufficio
doganale o Comando della Guardia di finanza".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Milano, addi' 15 settembre 1964
Per il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
MERZAGORA
MORO - TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: REALE
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
