Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 847 del 29/09/1964 (Pubblicata nella G.U. del 8 ottobre 1964 n. 248)
Autorizzazione ai Comuni e loro Consorzi a contrarre mutui per l'acquisizione delle aree ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167.
Autorizzazione ai Comuni e loro Consorzi a contrarre mutui per l'acquisizione delle aree ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I Comuni ed i Consorzi di Comuni sono autorizzati a contrarre, in
deroga agli articoli 300 e 333 del testo unico della legge comunale e
provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, mutui
con la Cassa depositi e prestiti, con istituti di credito fondiario
ed edilizio, colle sezioni autonome per il finanziamento di opere
pubbliche ed impianti di pubblica utilita' nonche' con gli istituti
di assicurazione e di previdenza per la attuazione dei piani delle
zone per l'edilizia economica e popolare di cui alla legge 18 aprile
1962, n. 167, e precisamente:
a) per l'acquisizione delle aree comprese nei piani suddetti da
cedere ad enti o privati che si impegnino a realizzare la costruzione
di case economiche e popolari, nonche' delle aree relative alle opere
e servizi complementari, urbani e sociali;
b) per le opere di urbanizzazione di cui agli articoli 10 primo
comma e 19 della legge suddetta e per l'acquisizione delle relative
aree.
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