Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 856 del 17/09/1964 (Pubblicata nella G.U. del 9 ottobre 1964 n. 249)
Integrazione dell'art. 69 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645.
Integrazione dell'art. 69 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
All'articolo 69 del Codice postale, approvato con regio decreto 27
febbraio 1936, n. 645, sono aggiunti i seguenti commi:
"L'Amministrazione ha facolta' di collocare a proprie spese sui
mezzi di trasporto in servizio pubblico apposite cassette mobili per
l'impostazione della corrispondenza lungo la linea, senza l'obbligo
di corrispondere alcun compenso agli esercenti.
L'Amministrazione cura il ritiro della corrispondenza ai punti di
fermata stabiliti".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare coma legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 17 settembre 1964
Per il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
MERZAGORA
MORO - RUSSO - REALE -
COLOMBO - JERVOLINO
Visto, il Guardasigilli: REALE
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