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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I sottufficiali ed i militari di truppa in servizio della Arma dei
carabinieri possono essere autorizzati a contrarre matrimonio:
a) se marescialli, senza limiti di eta';
b) se brigadieri, vice brigadieri, appuntati e carabinieri quando
abbiano compiuto 28 anni di eta'.
L'autorizzazione a contrarre matrimonio:
a) e' concessa dal Ministro o, in sua vece, dallo ufficiale da
lui delegato ed e' valida per mesi sei;
b) sara' rilasciata, sempreche' concorrano le condizioni di cui
alla legge, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della
domanda, scaduti i quali l'interessato sara' informato dello stato
della pratica.