Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 862 del 29/09/1964 (Pubblicata nella G.U. del 10 ottobre 1964 n. 250)
Determinazione del limite massimo di età per la partecipazione ai concorsi per taluni ruoli di personale tecnico in servizio nelle Università, negli Istituti di istruzione universitaria e negli Osservatori astronomici, e nei ruoli degli archeologi, degli storici dell'arte e degli architetti delle Sovrintendenze alle antichità e belle arti.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  fissato  in  40  anni  il  limite  superiore  di  eta'  per  la
partecipazione  ai  concorsi  per  la  qualifica  iniziale  dei ruoli
organici  di  cui alle tabelle A, B, F, G, R, S, T ed U, annesse alla
legge  3  novembre  1961,  n.  1255, e per l'immissione nei ruoli del
personale     scientifico    degli    Osservatori    astronomici    e
dell'Osservatorio  vesuviano di cui alle leggi 8 agosto 1942, n. 1145
e  18  marzo  1958,  n.  276,  nonche'  per l'ammissione nel ruolo di
carriera di concetto dei calcolatori degli Osservatori astronomici di
cui alle leggi 8 agosto 1942, n. 1145 e 3 novembre 1961, n. 1255.
  Lo  stesso  limite si osserva per quanto concerne la partecipazione
ai  concorsi  di  accesso  alle  carriere scientifico-direttive delle
Sovrintendenze alle antichita' e belle arti (ruolo degli archeologi -
ruolo  degli  storici  dell'arte - ruolo degli architetti - Tabella G
annessa alla legge 7 dicembre 1961, n. 1264) e ai concorsi di accesso
alla  carriera  dei  restauratori  di opere d'arte (Tabella H annessa
alla stessa legge 7 dicembre 1961, n. 1264).
  La  disposizione  di  cui  ai  commi precedenti si applica anche ai
concorsi  gia' banditi all'atto dell'entrata in vigore della presente
legge, purche' non siano scaduti i termini per la presentazione delle
domande di ammissione.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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