Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 872 del 29/09/1964 (Pubblicata nella G.U. del 12 ottobre 1964 n. 251)
Modifica degli articoli 3 e 4 del regio decreto 4 agosto 1932, n. 1296, concernenti gli organi amministrativi degli Istituti fisioterapici ospitalieri di Roma.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROROGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'articolo  3  del  regio  decreto  4  agosto  1932,  n.  1296,  e'
sostituito dal seguente:
  "Sono    organi   amministrativi   degli   Istituti   fisioterapici
ospitalieri di Roma:
    a) il presidente;
    b) il Consiglio di amministrazione.
  Il  presidente  del  Consiglio  di  amministrazione  degli Istituti
fisioterapici  ospitalieri  e'  nominato  con  decreto del Presidente
della Repubblica su proposta del Ministro per la sanita'.
  Il   presidente   dura   in   carica  cinque  anni  e  puo'  essere
riconfermato.
  Il  presidente  ha  la  legale  rappresentanza dell'Ente, convoca e
presiede  il  Consiglio  di  amministrazione, determina le materie da
portare  alla  discussione  del  Consiglio  stesso  e  sovrintende al
funzionamento  dell'Ente, vigilando sull'attivita' degli uffici e dei
servizi).
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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