Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 962 del 09/10/1964 (Pubblicata nella G.U. del 23 ottobre 1964 n. 261)
Estensione dell'art. 17 della legge 12 agosto 1962, n. 1289 e dell'art. 25 della legge 12 agosto 1962, n. 1290, al personale assunto sino al 15 maggio 1964, nei servizi dell'Amministrazione centrale del Ministero del tesoro e nei reparti dei danni di guerra delle intendenze di finanza.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  disposizioni  dell'articolo  17  della legge 12 agosto 1962, n.
1289,  e  dell'articolo  25  della  legge 12 agosto 1962, n. 1290, si
applicano,  con  le  modalita'  dalle  stesse stabilite, a coloro che
comunque  denominati ed assunti, purche' entro il 15 maggio 1964, con
retribuzione  su fondi gia' stanziati negli stati di previsione della
spesa  del  Ministero  del  tesoro,  prestino  servizio, alla data di
entrata  in  vigore  della  presente  legge, presso l'Amministrazione
centrale  del  tesoro  e  nei  reparti  danni  di  guerra  presso  le
intendenze di finanza.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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