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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
All'art. 2 della legge 4 marzo 1958, n. 179, e' aggiunto il
seguente comma:
"La Cassa inoltre puo' affidare ad Enti pubblici la assistenza
malattia per i propri iscritti che ne facciano domanda, stipulando
apposita convenzione, purche' la copertura dei relativi oneri sia a
carico esclusivamente degli interessati e senza che ne derivi un
aggravio finanziario per la Cassa".