Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 1117 del 29/09/1965 (Pubblicata nella G.U. del 9 ottobre 1965 n. 254)
Modifiche alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, istitutiva di una imposta unica sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici disciplinati dal decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'imposta  unica sui giuochi di abilita' e sui concorsi pronostici,
di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, e' dovuta nella aliquota
fissa del 26,50 per cento.
  L'imposta  dovuta, senza alcuna detrazione, sull'intero complessivo
ammontare   delle   poste  di  giuoco  effettuate  per  ogni  singola
manifestazione  di  giuoco  o concorso periodico, quale risulta dagli
accertamenti compiuti a norma delle disposizioni vigenti.
  Per  i  concorsi  pronostici  relativi  alle  corse  dei cavalli e'
concesso  a  favore  dell'Unione nazionale incremento razze equine un
abbuono  del 28,301886 per cento sull'imposta unica liquidata a norma
del  presente articolo. Per ogni concorso l'abbuono non puo' superare
lire 20 milioni.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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