Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 117 del 01/03/1965 (Pubblicata nella G.U. del 13 marzo 1965 n. 64)
Norme per la riduzione da 30 a 28 anni del limite di età per la concessione dell'autorizzazione a contrarre matrimonio ai brigadieri, vice brigadieri e militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia.
Norme per la riduzione da 30 a 28 anni del limite di età per la concessione dell'autorizzazione a contrarre matrimonio ai brigadieri, vice brigadieri e militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
I brigadieri, i vice brigadieri ed i militari di truppa del Corpo
delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo della guardia di
finanza e del Corpo degli agenti di custodia possono essere
autorizzati a contrarre matrimonio quando abbiano compiuto 28 anni di
eta'.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 1 marzo 1965
SARAGAT
MORO - TAVIANI -
TREMELLONI - REALE
- ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: REALE
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