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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per l'esecuzione di opere portuali sono autorizzate le spese di:
15 miliardi nell'esercizio 1965;
15 miliardi nell'esercizio 1966;
15 miliardi nell'esercizio 1967;
15 miliardi nell'esercizio 1968;
15 miliardi nell'esercizio 1969.
Dette somme saranno iscritte per lire 10 miliardi annui nello stato
di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in
ciascuno degli esercizi dianzi indicati.
All'onere di lire 10 miliardi relativo all'esercizio 1965 si fa
fronte mediante riduzione del fondo iscritto nello stato di
previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio
medesimo riguardante il finanziamento di provvedimenti legislativi in
corso.
In ciascuno degli esercizi indicati nel presente articolo, il
Ministro per il tesoro e' autorizzato a contrarre mutui con il
Consorzio di credito per le opere pubbliche per un ricavo netto di
lire 5 miliardi. Per l'anno 1965, il mutuo comprendera', oltre al
ricavo netto di cui sopra, la somma per interessi ed oneri relativi
allo stesso esercizio.
Il netto ricavo di cui sopra sara' portato in ciascun esercizio ad
incremento degli stanziamenti indicati nel precedente secondo comma.
Il Ministro per il tesoro 6 autorizzato a provvedere, con propri
decreti, negli esercizi dal 1965 al 1969, alle variazioni di bilancio
conseguenti ai mutui previsti dal presente articolo.