Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 1205 del 19/10/1965 (Pubblicata nella G.U. del 10 novembre 1965 n. 280)
Istituzione delle sezioni autonome del Genio civile per le opere marittime in Trieste, Ravenna e Reggio Calabria ed integrazioni all'articolo 3 della legge 5 gennaio 1953, n. 24.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  A  decorrere  dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono istituite, per il disimpegno di tutte le attivita' relative alle
opere  marittime  e  al  servizio escavazione porti finora attribuite
all'ufficio  del  Genio civile per le opere marittime di Venezia, una
sezione  autonoma del Genio civile per le opere marittime con sede in
Trieste,  con competenza territoriale sul litorale fino al limite del
territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia e una sezione autonoma
del Genio civile con sede in Ravenna, con competenza territoriale sul
litorale  dal  confine  tra le province di Pesaro e Forli' al confine
tra le province di Ferrara e Rovigo.
  E' abrogato l'art. 3 della legge 24 dicembre 1959, n. 1149.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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