Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 1213 del 04/11/1965 (Pubblicata nella G.U. del 12 novembre 1965 n. 282)
Nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore della cinematografia.
Nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore della cinematografia.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Presupposti e finalita' della legge
Lo Stato considera il cinema mezzo di espressione artistica, di
formazione culturale, di comunicazione sociale e ne riconosce
l'importanza economica ed industriale. Le attivita' di produzione, di
distribuzione e di programmazione di film sono ritenute di rilevante
interesse generale.
Pertanto lo Stato:
a) favorisce il consolidarsi dell'industria cinematografica
nazionale nei suoi diversi settori;
b) promuove la struttura industriale a partecipazione statale,
assicurando che sia di integrazione all'industria privata ed operi
secondo criteri di economicita';
c) incoraggia ed aiuta le iniziative volte a valorizzare e
diffondere il cinema nazionale con particolare riguardo ai film di
notevole interesse artistico e culturale;
d) assicura, per fini culturali ed educativi, la conservazione
dei patrimonio filmico nazionale e la sua diffusione in Italia ed
all'estero;
e) cura la formazione di quadri professionali e promuove studi e
ricerche nel settore cinematografico.
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