Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 123 del 11/03/1965 (Pubblicata nella G.U. del 15 marzo 1965 n. 66)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 gennaio 1965, n. 1, relativo alla istituzione di un Fondo speciale per il finanziamento delle medie e piccole industrie manifatturiere.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 gennaio 1965, n. 1, relativo alla istituzione di un Fondo speciale per il finanziamento delle medie e piccole industrie manifatturiere.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
E' convertito in legge il decreto-legge 14 gennaio 1965, n. 1,
concernente la istituzione di un Fondo speciale per il finanziamento
delle medie e piccole industrie manifatturiere, con le seguenti
modificazioni:
All'articolo 4: nel primo comma, lettera b), le parole: "ed anche
con assunzione del mandato di alienarle a condizioni determinate"
sono sostituite con le altre: "nonche' assunzione del mandato di
alienare tali azioni e partecipazioni a condizioni determinate"; nel
secondo comma, le parole: "puo' anche essere convenuta la
costituzione di privilegi sugli impianti e macchinari a norma del
decreto legislativo 1 ottobre 1947, n. 1075 e successive
modificazioni" sono sostituite con le altre:
"potra' anche essere convenuta la costituzione del privilegio di
cui al decreto legislativo 1 ottobre 1947, numero 1075 e successive
modificazioni".
All'articolo 5: nel primo comma, dopo le parole:
"In caso di" e' soppressa la parola: "gravi"; dopo le parole:
"l'Istituto mobiliare italiano" sono inserite le altre: "sempre salva
la facolta' di esperire le procedure previste dalle leggi vigenti";
le parole: "sono sciolti i relativi Consigli di amministrazione e
Collegi sindacali" sono sostituite con le altre: "decadono i normali
organi di amministrazione e di controllo e restano sospese le
funzioni delle Assemblee, le quali potranno essere convocate dal
commissario per le deliberazioni ritenute indilazionabili";
nel terzo comma, la parola: "Impossibile" e' sostituita con la
parola: "inattuabile"; l'ultima parte, dalle parole: "su conforme
parere", fino alla fine, e' sostituita con le seguenti parole:
"sentito il parere dell'Istituto mobiliare italiano, puo' provocare i
provvedimenti previsti dal regio decreto 16 marzo 1942, numero 267,
ovvero la liquidazione dell'impresa".
All'articolo 6: e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Le
agevolazioni fiscali di cui sopra sono applicabili anche alle
operazioni ed atti che dovranno essere effettuati dalle ditte
finanziate in esecuzione dei provvedimenti di riassetto economico e
tecnico ai quali siano subordinati gli interventi ai sensi del
precedente articolo 4".
All'articolo 7: nel secondo comma, dopo le parole:
"compresi gli oneri per", e' inserita l'altra: "ammortamenti" e
dopo le parole: "sulle eventuali giacenze di fondi", sono inserite le
altre: "nonche' le coperture degli eventuali sbilanci e dei loro
interessi".
All'articolo 8: nel secondo comma, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: "e per i pagamenti dei relativi interessi"; dopo il
secondo comma, e' inserito il seguente: "Nel caso di incapienza del
Fondo, gli oneri per capitali ed interessi relativi all'ammortamento
delle obbligazioni sono posti alle relative scadenze a carico del
bilancio dello Stato"; nel terzo comma, le parole:
"senza ulteriore responsabilita' dell'Istituto mobiliare italiano
per i minori recuperi in confronto dell'ammontare del conferimento di
cui all'articolo 2" sono sostituite con le altre: "sempre senza
responsabilita' dello Istituto mobiliare italiano per i minori
recuperi in confronto dell'ammontare dei conferimenti di cui agli
articoli 2 e 3".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 marzo 1965
SARAGAT
MORO - COLOMBO -
PIERACCINI - TREMELLONI
LAMI - STARNUTI
Visto, il Guardasigilli: REALE
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