Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 1261 del 31/10/1965 (Pubblicata nella G.U. del 20 novembre 1965 n. 290)
Determinazione della indennità spettante ai membri del Parlamento.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA

  la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'indennita'   spettante   ai   membri   del   Parlamento  a  norma
dell'articolo   69   della   Costituzione  per  garantire  il  libero
svolgimento  del  mandato  e'  regolata  dalla  presente  legge ed e'
costituita  da  quote mensili comprensive anche del rimborso di spese
di segreteria e di rappresentanza.
  Gli  Uffici  di Presidenza delle due Camere determinano l'ammontare
di  dette  quote  in  misura  tale che non superino il dodicesimo del
trattamento  complessivo  massimo  annuo  lordo  dei  magistrati  con
funzioni  di  presidente  di  Sezione  della  Corte  di cassazione ed
equiparate.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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