Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 1309 del 04/12/1965 (Pubblicata nella G.U. del 7 dicembre 1965 n. 305)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 ottobre 1965, n. 1118, recante la sospensione della imposta di fabbricazione sui filati di lana e la istituzione di una addizionale speciale all'imposta generale sull'entrata per le materie prime tessili di lana.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 ottobre 1965, n. 1118, recante la sospensione della imposta di fabbricazione sui filati di lana e la istituzione di una addizionale speciale all'imposta generale sull'entrata per le materie prime tessili di lana.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
E' convertito in legge il decreto-legge 7 ottobre 1965, n. 1118,
recante la sospensione, della imposta di fabbricazione sui filati di
lana e l'istituzione di un'addizionale speciale all'imposta generale
sull'entrata per le materie prime tessili di lana, con le seguenti
modificazioni:
Nell'articolo 3, alla voce: "ex. 646 - Peli fini non nominati ne'
compresi altrove, in massa, esclusi quelli di coniglio, di lepre, di
castoro e di nutria", la misura dell'addizionale speciale e' ridotta,
dal 7,80 per cento al 4 per cento.
E' aggiunto, in fine all'articolo 3, il seguente comma:
"Le imprese che nei propri stabilimenti o presso terzi provvedono
alla slanatura delle pelli contemplate dall'articolo 5 della legge 26
novembre 1957, n. 1153, sono tenute ad assolvere l'addizionale
speciale prevista dal comma precedente nella misura del 4 per cento
sul prezzo di vendita all'ingrosso della lana, all'atto della vendita
del prodotto ovvero all'atto del passaggio dello stesso dal reparto
di slanatura ai reparti di impiego".
L'articolo 4 e' sostituito con il seguente:
"L'addizionale speciale prevista dal precedente articolo 3 non e'
dovuta quando le materie prime tessili ivi contemplate vengano
acquistate nel territorio dello stato od importate dall'estero da
imprese produttrici di feltri battuti o di materassi e trapunte di
lana ovvero da ditte che producono filati diversi da quelli
contemplati dal precedente articolo 1, contenenti lana in quantita'
non superiore al 10 per cento. Tale addizionale e' dovuta invece
nella misura del 4 per cento quando l'impresa industriale destini
dette materie prime, acquistate all'interno o importate dall'estero,
alla produzione di feltri tessuti, di tappeti e a quella di coperte.
A tal fine le imprese interessate devono dichiarare, sotto, la loro
esclusiva responsabilita' alle intendenze di finanza, per gli
acquisti nel territorio, dello Stato, o alla Dogana, per
l'importazione dall'estero, l'attivita' da esse esercitata indicando
gli stabilimenti o laboratori in cui l'attivita' stessa viene svolta
e la loro potenzialita' ed allegando a tale dichiarazione, qualora
non si tratti di amministrazioni dello Stato, un certificato della
Camera di commercio, industria ed agricoltura, nella cui
circoscrizione l'impresa ha la propria sede, attestante la
veridicita' della dichiarazione stessa nonche' un certificato del
competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione attestante
che l'impresa interessata non esercita l'attivita' di filatura.
Allo stesso scopo i fabbricanti che producono filati contenenti
lana in quantita' non superiore al 10 per cento debbono esibire alle
intendenze di finanza per gli acquisti nel territorio dello Stato
delle materie prime tessili contemplate dal precedente articolo 3, o
alla Dogana per l'importazione dall'estero delle stesse materie
prime, apposito certificato rilasciato dai competenti Uffici tecnici
delle imposte di fabbricazione dal quale risulti che la ditta
interessata esercita la produzione di tali filati.
Qualora le materie prime tessili acquistate nel territorio dello
Stato o importate dall'estero, ai sensi del primo comma del presente
articolo, vengano impiegate dall'acquirente o dall'importatore nella
produzione di manufatti diversi da quelli contemplati dallo stesso
primo comma ovvero vendute ad imprese esercenti attivita' diverse da
quelle indicate nel comma medesimo, colui che utilizza le materie
prime per i detti impieghi, ovvero il venditore di esse e' tenuto ad
assolvere l'addizionale speciale prevista dal precedente articolo 3 o
la quota integrativa del 3,80 per cento, nel caso in cui sia stata
corrisposta l'aliquota ridotta del 4 per cento, commisurate
rispettivamente al prezzo all'ingrosso all'atto, del passaggio al
reparto d'impiego ovvero al prezzo di vendita effettivamente
praticato, mediante emissione di fattura o di altro equivalente
documento.
Nel primo comma dell'articolo 5 alla lettera a), dopo la parola
"crini" sono inserite le parole "in quantita' superiore al 10 per
cento esclusi i materassi e le trapunte di lana";
alla lettera b), dopo la parola "crini" sono inserite le parole "in
quantita' superiore al 10 per cento esclusi i feltri battuti";
alla lettera c), dopo la parola "crini" sono inserite le parole "in
quantita' superiore al 10 per cento".
Nell'ultimo comma dell'articolo 5, dopo la parola "restituzione"
sono soppresse le parole "all'esportazione" e dopo le parole "si
applicheranno" sono inserite le parole "per i prodotti esportati".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare coma legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 dicembre 1965
SARAGAT
MORO - TREMELLONI -
COLOMBO - PIERACCINI -
LAMI STARNUTI
Visto, il Guardasigilli: REALE
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