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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
A favore degli iscritti all'Opera di previdenza per i personali
civili e militari dello Stato e dei loro superstiti incorporata
nell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti
statali, e' data facolta' di chiedere la valutazione, agli effetti
della liquidazione dell'indennita' di buonuscita, di cui al testo
unico approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619, o
successive modificazioni, dei servizi statali civili e militari
prestati nonche' dei periodi di studio universitario e dei corsi
speciali di perfezionamento, valutabili o riscattabili o comunque
riconoscibili ai fini del trattamento di quiescenza a carico dello
Stato secondo le vigenti disposizioni, ma non anche ai fini della
predetta indennita' di buonuscita.
La valutazione di cui al comma precedente viene effettuata previo
pagamento di un contributo a totale carico del personale interessato,
da determinarsi dal Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale
di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali in base a
coefficienti attuariali previsti da apposita tabella da approvarsi,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di
concerto con il Ministro per il tesoro.