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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 1376 del 14/12/1965 (Pubblicata nella G.U. del 22 dicembre 1965 n. 318)
Provvidenze concernenti il personale non di ruolo dell'Amministrazione delle poste e telegrafi e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.
Provvidenze concernenti il personale non di ruolo dell'Amministrazione delle poste e telegrafi e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I dipendenti delle Aziende autonome del Ministero delle poste e
delle telecomunicazioni che si trovino nelle condizioni previste
dalle lettere a) e b) del presente comma sono collocati, nell'ordine,
nelle qualifiche iniziali dei ruoli organici di esercizio e tecnici
della carriera esecutiva di cui alle tabelle annesse,
rispettivamente, alle leggi 31 dicembre 1961, n. 1406, e 18 febbraio
1963, n. 81:
a) gli idonei non utilmente collocati nelle graduatorie dei
concorsi banditi in applicazione dell'articolo 59 della legge 31
dicembre 1961, n. 1406, secondo l'ordine delle rispettive
graduatorie. L'inquadramento ha luogo nel ruolo cui si riferisce
ciascun concorso;
b) il personale esecutivo non di ruolo, compreso quello
straordinario, assunto ai sensi dell'articolo 51 della legge 27
febbraio 1958, n. 119, nonche' gli agenti ausiliari di ruolo e gli
operai di ruolo che, provvisti del diploma di istituto di istruzione
secondaria di primo grado o di titolo equipollente, disimpegnano
mansioni di esercizio o tecniche delle carriere esecutive, purche'
tali mansioni siano state attribuite con atto formale
dell'Amministrazione centrale.
Per il personale di cui alla lettera b) del primo comma il
collocamento in ruolo ha luogo a domanda, da presentarsi entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
nel ruolo cui si riferiscono le mansioni disimpegnate, mediante
graduatorio di merito compilate dal Consiglio di amministrazione.
Sono collocati, nell'ordine, nelle qualifiche iniziali dei ruoli
organici della carriera ausiliaria di cui alle tabelle annesse,
rispettivamente, alle leggi 31 dicembre 1961, n. 1406, e 18 febbraio
1963, n. 81:
a) gli idonei non utilmente collocati nelle graduatorie dei
concorsi banditi in applicazione dell'articolo 2 della legge 8
novembre 1902, n. 1633, secondo l'ordine delle rispettive
graduatorie. L'inquadramento ha luogo nel ruolo cui si riferisce
ciascun concorso;
b) il personale ausiliario non di ruolo, compreso quello
straordinario, assunto ai sensi dell'articolo 54 della legge 27
febbraio 1958, n. 119, e gli operai comunque denominati.
Per il personale di cui alla lettera b) del terzo comma il
collocamento in ruolo ha luogo a domanda, da, presentarsi entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presente legge,
nel ruolo cui si riferiscono le mansioni espletate secondo la data di
assunzione in servizio, previo parere favorevole del Consiglio di
amministrazione.
Le nomine previste dalle lettere a) dei commi prima e terzo sono
disposte dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Le nomine di cui alle lettere b) dei commi primo e terzo sono
disposte:
1) per la carriera esecutiva dalla data di entrata in vigore
della presente legge nei confronti del personale che alla data
medesima abbia disimpegnato mansioni esecutive, di esercizio o
tecniche, per almeno un anno, ovvero dalla data del compimento
dell'anno se successivo;
2) per la carriera ausiliaria dalla data di entrata in vigore
della presente legge nei confronti del personale che alla data
medesima abbia prestato servizio effettivo per almeno un anno, ovvero
dalla data del compimento dell'anno se successivo.
Le nomine di cui al presente articolo sono disposte, prescindendosi
dai limiti di eta', anche in soprannumero da riassorbirli in ragione
della meta' delle successive vacanze.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai
dipendenti che alla data di entrata in vigore della legge non si
trovano in servizio, per motivi militari per comprovata infermita' o
per gravidanza e puerperio.
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